L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ufficialmente il modello economico-solidale
(duale) Almo Nature – Fondazione Capellino:
una decisione storica per l’Italia grazie alla quale, per la prima volta, una fondazione costituita senza scopo di lucro per realizzare finalità di solidarietà sociale possiede un’azienda,
i cui profitti sono della fondazione per la realizzazione degli scopi definiti nello statuto.
Genova, 10 Giugno 2019
- Era il marzo del 2018 quando
Pier Giovanni Capellino
,
fondatore di Almo Nature
, l’azienda nota per essere stata la prima al mondo a produrre alimenti per cani e gatti con alimenti idonei in origine al consumo umano, dichiarò che tutti i profitti (dividendi) dell’azienda maturati dal 1 gennaio 2018 -e per sempre- sarebbero stati a disposizione della
Fondazione Capellino
, da lui fortemente voluta, che li avrebbe impiegati
in difesa dei cani e dei gatti e per la salvaguardia della biodiversità
.
L’Italia però a differenza di altri Paesi non era pronta ad accogliere un tale modello Economico-Sociale, ovvero una Fondazione che possiede un’azienda (lavoro delle persone + capitale finanziario + un prodotto di marca) i cui profitti vengono destinati alla realizzazione di progetti reali, concreti e trasparenti.
L’ascolto senza pregiudizio e l’intelligenza applicata al caso dall’agenzia delle entrate, la tenacia di
Pier Giovanni Capellino
affiancato dallo
studio legale Bonelli-Erede
, hanno, attraverso l’istituto dell’interpello, ottenuto il riconoscimento
(risposta agenzia delle entrate n. 187/2019)
di fatto di un nuovo modello economico-solidale (duale) nel quale la proprietà dell’azienda e i suoi frutti possono non appartenere a un umano ma a uno scopo che nel caso specifico del
duale
Almo Nature-Fondazione Capellino coincide con la difesa dei cani, dei gatti e della biodiversità.
Con questa decisione l’Agenzia delle Entrate permette ad Almo Nature, già riconosciuta dalla Prefettura di Genova il 5 novembre 2018, di realizzare un nuovo modello di azienda a “capitalismo solidale” ovvero, come recita il riportato su tutti i prodotti, di realizzare la prima azienda “
owned by the animals
” ovvero posseduta interamente dagli animali e da tutti gli umani che ne condividono i valori solidali.
La Fondazione agirà secondo le regole del suo Statuto, il consiglio di amministrazione opererà con assoluta trasparenza, sotto il controllo di tutti e delle autorità pubbliche. Ogni anno verranno pubblicati un bilancio chiaro e certificato, nonché i risultati ottenuti.
“
Per la legge Italiana classificandosi come ente commerciale la Fondazione ha diritto a gestire la società di cui ha la proprietà e ad essere finanziata dalla stessa senza penalizzazioni
–
spiega Pier Giovanni Capellino
-
In alternativa avrei dovuto vendere l'azienda e trasformare il capitale in rendita ma io ho fortemente voluto non dividere la solidarietà dalla produzione della ricchezza. Volevo tenerle unite e ringrazio l’intelligenza della nostra Agenzia delle Entrate per averlo compreso e reso possibile, affinché tutte le persone che lavorano in Almo Nature e tutti i nostri acquirenti possano sentirsi parte di un progetto più grande dove il profitto prodotto non va ad una proprietà ma ad una finalità nell'interesse di tutte le vite umane, vite non umane, mondo vegetale e mondo minerale. Tutto sulla terra è vita, non dimentichiamocelo”
.
Sono al momento tre i progetti internazionali su cui si concentrerà la ricerca della finalità del
duale
Almo Nature-Fondazione Capellino:
APPROFONDIMENTO
ALLA FONDAZIONE HOLDING SI APPLICA IL REGIME FISCALE DELLE IMPRESE
Fonte Il Sole 24 Ore – risposta n. 187/2019 all’interpello di Almo Nature all’Agenzia delle Entrate
Gabriele Sepio - Emanuele Tito
Gli apporti al fondo di dotazione e le erogazioni liberali seguono la fiscalità degli enti profit, se la fondazione svolge attività commerciale. Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate nella risposta 187/2019 all'interpello formulato da una fondazione, costituita senza scopo di lucro per realizzare finalità di solidarietà sociale.
Ciò che caratterizza il caso in esame è che gli scopi istituzionali sono perseguiti dalla fondazione mediante un’attività di holding, ragione per cui essa assume, ai fini impositivi, la veste di una qualsiasi società commerciale.
In particolare, i quesiti posti dalla fondazione riguardavano l’esclusione da imposizione degli apporti ricevuti, l’integrale deducibilità delle erogazioni liberali eseguite e la piena detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi funzionali all'attività esercitata.
Sul primo fronte, l’Agenzia ha escluso l’imponibilità degli apporti al fondo di dotazione dell’ente, sia con riguardo a quelli effettuati in sede di costituzione che in momenti successivi. La normativa fiscale applicabile alle società (articolo 88, comma 4, del Tuir) non assoggetta a tassazione diretta in capo al percipiente questi apporti, non potendosi qualificare come sopravvenienze attive. La risposta all'interpello ha poi chiarito che, anche se gli apporti rappresentano lasciti ereditari da parte dei fondatori o di terzi, essi restano comunque esclusi dall'applicazione dell’imposta di successione. Ciò perché queste attribuzioni di denaro vanno ad integrare direttamente il fondo di dotazione dell’ente, che è destinato al raggiungimento degli scopi istituzionali e non ad utilità private. Circostanza che avrebbe invece legittimato la loro tassazione.
Passando poi al secondo quesito, l’agenzia delle Entrate ha escluso nel caso in esame l’applicazione dei limiti di deducibilità previsti
dal Tuir (articolo 100) in relazione agli oneri di utilità sociale, con deducibilità integrale in presenza di un sinallagma e dell’inerenza con l’attività esercitata. A differenza delle società, il cui obiettivo è il perseguimento di un profitto, lo scopo della fondazione è esclusiva
mente solidale, motivo per il quale i contributi da essa erogati andranno in ogni caso a finanziare attività di pubblica utilità. Tale circostanza – chiarisce l’Agenzia – deve tuttavia risultare da accordi scritti idonei ad attestare che la controprestazione del soggetto beneficiario incida effettivamente sull'attività della fondazione. Al contrario, per le erogazioni corrisposte al di fuori di accordi, si rendono applicabili i limiti di deducibilità previsti per le società.
In ultimo, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detrazione Iva in capo alla fondazione per gli acquisiti inerenti all'attività commerciale, che consiste nel caso di specie nell'attività di direzione e coordinamento sulle partecipate, affiancata da prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (sponsorizzazione, concessione del marchio, servizi commerciali vari).